ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEGLI ENTI TERRITORIALI

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DEGLI ENTI TERRITORIALI

Dal 16 ottobre 2026 aperte le domande per la definizione agevolata di tributi locali, bolli e multe

Dal 16 ottobre 2026 è possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies relativa ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da Regioni ed enti locali che hanno aderito alla misura.

La nuova procedura può interessare contribuenti con cartelle relative, tra l’altro, a IMU, TARI, bollo auto, altri tributi regionali e comunali, multe e altre sanzioni amministrative, purché ricorrano i requisiti previsti dalla normativa.

Il principale vantaggio consiste nella possibilità di estinguere i debiti ammessi beneficiando, a seconda della natura del carico, dell’eliminazione di sanzioni, interessi di mora e altri oneri accessori.

La misura, tuttavia, non opera automaticamente per tutti i Comuni e per tutte le Regioni: occorre verificare che l’ente creditore abbia formalmente aderito alla definizione agevolata.

Il termine per presentare la domanda è fissato al 15 dicembre 2026.

Di seguito analizziamo le principali condizioni, i vantaggi, le modalità operative e le scadenze da rispettare.

 

  1. Inquadramento normativo

La Rottamazione-quinquies è stata introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026.

L’estensione della procedura ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dalle Regioni e dagli enti locali è stata prevista dall’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 88/2026.

La disciplina è stata successivamente modificata dalla Legge n. 113/2026, di conversione del D.L. n. 63/2026, che ha prorogato i termini originariamente previsti.

L’applicazione della misura è subordinata all’adozione, da parte dell’ente territoriale interessato, di uno specifico provvedimento di adesione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026.

Ne consegue che, prima di presentare la domanda, è indispensabile verificare che l’ente creditore risulti effettivamente compreso nell’elenco ufficiale degli enti aderenti.

 

  1. Quali debiti possono rientrare nella definizione

Per gli enti territoriali aderenti, la definizione riguarda i debiti tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

A titolo esemplificativo possono quindi rientrare:

  • IMU;
  • TARI;
  • bollo auto;
  • altri tributi regionali e comunali;
  • entrate patrimoniali, se comprese nel provvedimento dell’ente;
  • sanzioni amministrative;
  • multe per violazioni del Codice della strada.

È essenziale, tuttavia, verificare il singolo carico e l’effettiva inclusione dello stesso nel perimetro della definizione.

Attenzione alla modalità di riscossione

La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali riguarda esclusivamente i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Non rientrano automaticamente in questa procedura i tributi:

  • riscossi direttamente dal Comune o dalla Regione;
  • affidati a concessionari privati;
  • gestiti attraverso forme di riscossione diverse da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per tali posizioni occorre verificare se l’ente territoriale abbia introdotto una propria definizione agevolata autonoma, secondo la disciplina e il regolamento locale applicabile.

 

  1. Qual è il vantaggio della Rottamazione-quinquies

Per i debiti tributari ammessi alla definizione, il contribuente versa, in linea generale:

  • il capitale residuo;
  • le spese sostenute per eventuali procedure esecutive;
  • i diritti di notifica.

Non sono invece dovuti:

  • le sanzioni comprese nei carichi;
  • gli interessi iscritti a ruolo;
  • gli interessi di mora;
  • le somme maturate a titolo di aggio.

Il beneficio può quindi determinare una riduzione significativa dell’importo complessivamente dovuto, soprattutto in presenza di cartelle datate e caratterizzate da una rilevante componente di sanzioni e interessi.

Multe e sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della strada, la disciplina è differente.

In questi casi non viene eliminata la sanzione principale.

La definizione agevolata opera invece sugli:

  • interessi comunque denominati;
  • interessi di mora;
  • maggiorazioni previste dalla normativa;
  • importi maturati a titolo di aggio.

Pertanto, per le multe stradali, il beneficio deve essere valutato caso per caso, poiché la quota capitale della sanzione continua a essere dovuta.

 

  1. Prima di aderire: richiedere il Prospetto informativo

Prima di presentare la domanda è consigliabile richiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione il Prospetto informativo.

Il documento consente di verificare preventivamente:

  • quali cartelle possono rientrare nella definizione;
  • i singoli carichi potenzialmente definibili;
  • l’importo indicativo da corrispondere applicando la Rottamazione-quinquies.

Il Prospetto rappresenta quindi uno strumento particolarmente utile per valutare la convenienza dell’adesione prima di assumere qualsiasi decisione.

Può essere richiesto attraverso:

Area riservata AdER

accedendo mediante SPID, CIE, CNS o le ulteriori credenziali ammesse;

Area pubblica

utilizzando l’apposito servizio e allegando la documentazione richiesta.

I professionisti e gli intermediari abilitati possono operare per conto dei propri assistiti attraverso i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione.

  1. Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione deve essere presentata:

dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026

esclusivamente con modalità telematica.

Nell’area riservata il sistema rende disponibili i carichi che risultano potenzialmente definibili e consente al contribuente di selezionare quelli che intende inserire nella domanda.

In alternativa è possibile utilizzare l’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, indicando gli estremi delle cartelle interessate e allegando la documentazione prevista.

Il contribuente può scegliere tra:

  • pagamento in unica soluzione;
  • pagamento rateale.

In caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

 

  1. Quanto e quando si paga

Una volta presentata la domanda, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare complessivamente dovuto e il relativo piano di pagamento entro il 28 febbraio 2027.

Il contribuente potrà scegliere tra:

Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027.

Pagamento rateale suddividendo l’importo dovuto in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. In tal caso dopo la prima rata del 31 marzo, le successive scadenze sono previste alla fine di ogni secondo mese (ad esempio la prima 31 maggio 2027).

Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

  1. Attenzione alla decadenza

Uno degli aspetti più delicati della Rottamazione-quinquies riguarda il rispetto delle scadenze di pagamento.

La definizione agevolata diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente versamento:

  • dell’unica rata, in caso di pagamento in unica soluzione;
  • di due rate, anche non consecutive, in caso di pagamento rateale;
  • dell’ultima rata del piano.

La normativa prevede una tolleranza di cinque giorni soltanto nelle ipotesi espressamente previste per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano.

In caso di inefficacia:

  • le somme già versate vengono considerate acconti sul debito complessivo;
  • riprendono a decorrere i termini per il recupero dei carichi;
  • possono riprendere o essere avviate le ordinarie procedure cautelari ed esecutive;
  • per i carichi interessati operano le conseguenze previste dalla normativa in materia di successiva rateizzazione.

È quindi opportuno aderire soltanto dopo avere valutato con attenzione la sostenibilità finanziaria del piano di pagamento.

 

  1. Rapporti con le precedenti rottamazioni

La Rottamazione-quinquies può interessare anche alcuni debiti già inseriti in precedenti procedure di definizione agevolata.

In particolare, possono ricorrere possibilità di accesso per carichi già compresi nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio per i quali il contribuente sia decaduto.

Specifiche disposizioni riguardano inoltre i debiti ricompresi nella Rottamazione-quater e nella relativa riammissione.

La normativa esclude dalla nuova definizione i debiti compresi in piani di Rottamazione-quater o di riammissione per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.

Viceversa, possono assumere rilievo le posizioni che, alla medesima data, risultavano già decadute per mancato o insufficiente pagamento.

In presenza di precedenti definizioni agevolate è quindi fortemente consigliabile effettuare una verifica puntuale della singola posizione, evitando valutazioni automatiche.

 

  1. Focus provincia di Salerno

Anche numerosi enti della provincia di Salerno hanno adottato provvedimenti relativi alla Rottamazione-quinquies.

Tra gli enti indicati negli elenchi e nei provvedimenti pubblicati figurano, a titolo esemplificativo, Comuni quali:

Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Eboli, Scafati, Pagani, Pontecagnano Faiano, Sala Consilina, Sapri, Amalfi, Maiori e Ravello, oltre ad altri enti del territorio provinciale.

L’elenco deve tuttavia essere verificato sulla versione ufficiale aggiornata pubblicata da Agenzia delle entrate-Riscossione, poiché la possibilità di aderire dipende non soltanto dall’ente, ma anche dalla natura e dall’affidamento del singolo carico.

Per tale motivo non è sufficiente verificare semplicemente che il contribuente risieda in un determinato Comune: occorre individuare l’ente creditore e il carico effettivamente affidato alla riscossione.

 

  1. Cosa conviene fare adesso

Considerato che la domanda deve essere presentata entro il 15 dicembre 2026, i contribuenti che hanno cartelle relative a tributi regionali o comunali, bollo auto, multe o altre entrate locali dovrebbero procedere tempestivamente a:

  1. Verificare l’ente creditore: Accertare che Regione o Comune abbiano aderito alla Rottamazione-quinquies.
  2. Individuare il soggetto che riscuote il debito: Verificare che il carico sia stato affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione.
  3. Richiedere il Prospetto informativo; Individuare con precisione le cartelle e i carichi definibili.
  4. Confrontare il debito ordinario con quello agevolato: Valutare il risparmio effettivamente conseguibile attraverso l’eliminazione di sanzioni e interessi.
  5. Valutare la sostenibilità finanziaria: Confrontare il pagamento in unica soluzione con il piano fino a 54 rate, tenendo conto degli interessi del 3% annuo.
  6. Verificare eventuali precedenti rottamazioni; Esaminare con particolare attenzione le posizioni già comprese nella Rottamazione-quater o in altre definizioni agevolate.
  7. Presentare la domanda entro il 15 dicembre 2026: Evitare di attendere gli ultimi giorni, soprattutto in presenza di più cartelle o situazioni debitorie complesse.

In conclusione

La Rottamazione-quinquies degli enti territoriali rappresenta un’opportunità da valutare con attenzione per i contribuenti che presentano debiti nei confronti di Regioni e Comuni.

Il beneficio può essere particolarmente rilevante per le cartelle più risalenti, nelle quali sanzioni e interessi rappresentano una componente consistente del debito.

Non tutte le posizioni, tuttavia, possono essere definite.

Riferimenti normativi essenziali

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101;
  • D.L. n. 38/2026, art. 10-quinquies, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2026;
  • Legge n. 113/2026, di conversione del D.L. n. 63/2026;
  • D.P.R. n. 602/1973, per la disciplina generale della riscossione;
  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per le sanzioni relative al Codice della strada;
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento alle maggiorazioni sulle sanzioni amministrative.

Aggiornamento: 16 ottobre 2026

 

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