CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’: PROROGA RICHIESTA AL 31 OTTOBRE 2021

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’

 

Il credito d’imposta per investimenti in pubblicità è stato istituito con l’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.

Criteri e modalità

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, furono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 venne approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

 Chi può richiedere il Credito

  • le imprese,
  • i lavoratori autonomi
  •  gli enti non commerciali

la norma istitutiva prevede(va) che il beneficio venisse erogato in relazione agli investimenti pubblicitari “incrementali” rispetto all’anno precedente effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Requisiti per beneficiare del credito nel 2019

Per beneficiare dell’agevolazione era necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superasse almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

 

Il credito concesso era pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati

ed esso veniva concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Gli investimenti pubblicitari agevolabili erano quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Nel 2020 sono stati modificati i valori previsti dalla norma. Il “Decreto Rilancio” ha fissato l’agevolazione al 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti.

Il grosso problema verificatosi  nel 2020, ha riguardato l’esiguità dei fondi rispetto alle domande presentate.

Il credito   ripartito, riferito al 2020, ha assegnato percentuali molto basse rispetto all’importo del 50%  previsto.

A tal proposito ecco la specifica di esito di un investimento anno 2020 bonus pubblicità richiesto e concesso

 

  Anno   2020
 Richiesta iniziale importo speso credito imposta
                   Stampa € 35.155,00 € 17.578,00
           TV/Radio  locali  € 1.250,00                                        € 625,00
     Richiesta finale importo speso credito imposta
                      Stampa                         € 35.155,00    € 17.578,00
           TV/Radio  locali                    € 1.250,00                                     € 625,00

 

 

Con l’approvazione dell’elenco definitivo avvenuto il 25 marzo 2021 l’importo accordato del credito d’imposta è risultato di € 4.197,00 (circa 11%)  anziché 18.203,00 come previsto nella norma (50%)  a causa delle troppe domande ed essendo i fondi limitati.

La legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608)

  • proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022,
  • conferma i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% sugli investimenti senza necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti,
  • apporta, però, delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili. Gli investimenti possono essere effettuati su giornali e periodici, anche digitali e di fatto vengono escluse le attività su radio e TV locali e nazionali.

 

Quali spese agevolabili

Sono ammissibili al credito d’imposta pubblicità gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su testate editoriali, come indicato dal legislatore:

  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

 

Quali sono le attività digitali coperte dal bonus.

 I canali digitali – tra cui redazionali e banner pubblicitari sul sito, dem , sms marketing , newsletter , podcast , link building, video interviste, attività sui social , editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70…”. Compreso la pubblicità su agenzia di stampa on line.

La legge di Bilancio 2021 prevede  agevolabili, con credito d’imposta al 50%,  il valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. Ciò significa che  per gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis:

Il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.  Questa la disciplina ante decreto Sostegni bis

Il decreto Sostegni bis  (Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, l salute e i servizi territoriali”, meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis, è stato convertito in legge L. 106/2021)  riscrive il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e cioè  la norma istitutiva dell’agevolazione, estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.

La modifica o meglio le nuove disposizioni corrette prevedono che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Queste modifiche legislative hanno creato una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.

Scompare il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Riprendendo quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si ammette al credito d’imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato

Riepilogo:

  • nel 2021 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:

– programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;

– non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020;

– che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021;

  • nel 2022 possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che:

– programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;

– non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021;

– inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.

Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:

– su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

– sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

Non possono essere agevolati gli investimenti che riguardano:

altre forme di pubblicità, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
  • volantini cartacei,
  • pubblicità su cartellonistica,
  • pubblicità su vetture o apparecchiature,
  • pubblicità mediante affissioni e display,
  •  pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
  • pubblicità tramite social o piattaforme online, ecc…come ad esempio le inserzioni a pagamento su Facebook.
  • le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
  • le spese per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
  • le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

 

 Fondi per il 2020

limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Il beneficio è concesso nel limite di

  • 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,
  • 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

 

Per il 2021 e 2022 aumento fondi: Le Risorse stanziate

Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura.

In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:

– 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e

periodici, anche on line;

– 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

E’ stato aumentato il plafond dei fondi disponibili su questa misura, ma non c’è ugualmente la certezza che venga assegnato il 50% dell’importo spese.

Dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno.

 

La richiesta di agevolazione

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate indicando correttamente le spese sostenute e da sostenere e identificando quelle ammissibili per l’agevolazione.
  • L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n.  90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
  • L’agevolazione è imponibile ai fini redditi e Irap,
  •  Il credito d’imposta può essere utilizzato in misura non superiore a 250mila euro annui.
  • Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. utilizzando il codice tributo “6900”.
  • la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a consuntivo, nel nuovo anno, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Termini di presentazione

  • La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. *
  • La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio anno successivo.*

*  negli anni 2020 termini prorogati il primo a settembre e il secondo a marzo 21.

 

Anche per l’anno 2021 è stato prevista proroga dell’invio della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta  “preventiva” al 30 settembre.

Va precisato che il  31 agosto 2021è stato concessa ulteriore proroga della proroga

Infatti  Sul sito del dipartimento per l’informazione e l’editoria  c’è la comunicazione che “a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

L’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021)

Nella Comunicazione per la fruizione del credito imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali  (art.57 bis del D-L-24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, D.P.C.M. 16-05-2018, n.90) presentata con dichiarazione a consuntivo (gennaio 2022)  va compilata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.

Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea

 

Considerazioni:

  • nella richiesta iniziale, a preventivo, si può richiedere  anche un importo maggiore rispetto alla spesa effettiva,
  • la domanda preventivamente presentata a marzo risulta valida, a meno di volerla emendare per recuperare importi che prima della modifica normativa non risultavano agevolabili.

La disciplina del credito d’imposta prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).

Il dipartimento precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità

Inoltre, viene chiarito che l’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.

Si precisa che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute.

L’attestazione

  • riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e non l’ammissibilità degli investimenti indicati tra quelli ammissibili.
  • È un presupposto della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
  • non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.

Per il rilascio dell’attestazione non esiste alcun modello specifico.

 

Il credito d’imposta va indicato nella sezione I del quadro RU,

 Codice credito E4 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1, c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L. 104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2018)

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

  • nel rigo RU5 va riportato l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell’anno 2020. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare il credito maturato con riferimento agli investimenti effettuati nell’anno solare 2020 (art. 5, c. 4, d.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).

 

 

 

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