Ecobonus Auto Elettriche 2025: dal 15 ottobre i nuovi incentivi per privati e microimprese
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2025, entra ufficialmente in vigore il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) disciplina i nuovi incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici a zero emissioni. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un ulteriore passo verso la decarbonizzazione della mobilità privata e commerciale leggera.
Il programma di incentivi prenderà il via dal 15 ottobre 2025, con l’attivazione della piattaforma informatica per l’invio delle richieste, e resterà disponibile fino al 30 giugno 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse.
CHI PUO’ RICHIEDERE GLI INCENTIVI:
- Privati (persone fisiche) con ISEE fino a 40.000 euro
- microimprese
- PRIVATI PERSONE FISICHE
L’incentivo spetta a cittadini con ISEE pari o inferiore a 40.000 euro, per l’acquisto di un solo veicolo nuovo elettrico (categoria M1), con prezzo massimo non superiore a 35.000 euro (IVA e optional esclusi).
Valore dell’incentivo:
11.000 euro per ISEE fino a 30.000 euro;
9.000 euro per ISEE tra 30.001 e 40.000 euro.
L’incentivo è richiedibile una sola volta per nucleo familiare.
- MICROIMPRESE
I requisiti delle microimprese per accedere all’incentivo:
- meno di 10 dipendenti,
- fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- Il contributo è destinato all’acquisto di massimo due veicoli commerciali elettrici (categorie N1 e N2), coprendo fino al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), con un tetto massimo di 20.000 euro per veicolo.
Le imprese devono:
- essere attive nel Registro delle Imprese;
- essere in regola con obblighi fiscali e contributivi;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali.
Requisiti validi per privati e microimprese (comuni):
- rottamazione obbligatoria
- vincoli di residenza
Condizioni supplementari da rispettare per accedere al bonus, sia privati che microimprese :
- Residenza o sede legale in un’area urbana funzionale (centro urbano con almeno 50.000 abitanti + area del pendolarismo, secondo dati ISTAT), al momento della prenotazione del bonus.
- Rottamazione obbligatoria di un veicolo della stessa categoria, omologato fino a Euro 5:
- il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 6 mesi al beneficiario del bonus;
- il bonus deve essere indicato nel contratto di acquisto del nuovo veicolo elettrico;
- la rottamazione deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del nuovo mezzo, a pena di decadenza.
- Il beneficiario deve mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi.
Modalità di erogazione e piattaforma digitale
Il contributo sarà anticipato dal venditore sotto forma di sconto diretto sul prezzo d’acquisto. Il venditore riceverà successivamente il rimborso da parte del MASE.
Tutte le operazioni dovranno essere gestite attraverso un’apposita piattaforma digitale, che sarà operativa dal 15 ottobre 2025. I concessionari potranno accreditarsi dal 18 al 22 settembre 2025, per poter gestire le richieste di incentivo.
Attenzione: entro 30 giorni dalla generazione del bonus, il venditore dovrà validare l’incentivo sulla piattaforma, altrimenti l’agevolazione decadrà.
Non cumulabilità e limiti di spesa
Si evidenzia che gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi statali o europei.
Per le microimprese, l’erogazione avviene in regime “de minimis”, secondo la normativa UE.
Le richieste saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi, secondo l’ordine cronologico di prenotazione sulla piattaforma.
L’obiettivo del Governo: rinnovare il parco circolante, incentivando veicoli a emissioni zero e promuovendo una mobilità urbana più sostenibile.
L’iniziativa rappresenta una misura concreta per favorire l’elettrificazione dei trasporti, contrastare l’inquinamento atmosferico e rispettare gli obiettivi ambientali europei.
A cura di Arturo Denza
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Uno dei requisiti richiesti per accedere al bonus è avere Residenza o sede legale in un’area urbana funzionale (centro urbano con almeno 50.000 abitanti + area del pendolarismo). Cosa si intende per “area urbana funzionale”?
La definizione tecnica di “area urbana funzionale” (FUA – Functional Urban Area), così come adottata in Italia è un concetto statistico e territoriale definito dall’ISTAT e adottato anche a livello europeo (OCSE-Eurostat), utilizzato per individuare i poli urbani e le zone circostanti ad alta interazione funzionale, in particolare sul piano dei flussi di pendolarismo.
Una FUA è composta da:
- Core urbano (centro urbano) Comune o insieme di comuni con almeno 50.000 abitanti.
Elevata densità di popolazione e di servizi.
Elevato livello di occupazione.
- Zona di pendolarismo (commuting zone)
Comuni limitrofi da cui almeno il 15% dei residenti si reca quotidianamente nel core urbano per motivi di lavoro o studio.
I flussi di pendolarismo (censimento, indagini campionarie, dati amministrativi) sono definiti sulla base dei dati ISTAT
Alcuni esempi di aree urbane funzionali in Italia, includono:
Roma
Milano
Napoli
Torino
Firenze
Bologna
Venezia
Catania
Palermo
Bari
Ma anche centri più piccoli possono costituire una FUA se superano i 50.000 abitanti nel core urbano e coinvolgono comuni circostanti con forte pendolarismo.
La conferma ufficiale può essere ottenuta consultando il sito dell’ISTAT o tramite il portale delle statistiche territoriali, dove vengono riportate le aree urbane funzionali con le relative classificazioni. Un altro modo è consultare direttamente la piattaforma di ecobonus 2025 che fornirà informazioni precise in base ai flussi di pendolarismo aggiornati.
A cura di Arturo Denza
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