Casi di errata notifica atti o cartella esattoriale

omessa notifica della cartella e compiuta prescrizione (cambio di residenza)

Notifica dell’atto

    • Uno dei momenti più delicati del rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e contribuente è, senza dubbio, rappresentato dalla notificazione degli atti dai quali emerge la richiesta di un pagamento da parte della prima nei confronti del secondo. È questo, infatti, il momento in cui l’ente impositore porta a conoscenza del contribuente la propria pretesa tributaria, impedendo così la decadenza dall’esercizio del potere impositivo, ed è a far data dallo stesso che il contribuente può esperire tutta una serie di rimedi giurisdizionali o amministrativi a lui concessi, laddove non ritenga corretta la richiesta avanzata negli atti notificatigli.
  • L’ordinamento tributario nazionale pone nell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 la norma di riferimento alle cui regole devono essere improntate le concrete modalità operative per l’effettuazione delle notificazioni di avvisi e degli altri atti. Per quanto di specifico interesse il comma 3 di tale articolo, nell’attuale formulazione dispone che “Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo [da parte del contribuente persona fisica] hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, […]”.

 

  • Tale versione è il risultato di una serie di modifiche legislative che traggono essenzialmente origine dalla declarata illegittimità della stessa da parte della Corte Costituzionale che, nella sent. n. 360 del 19 dicembre 2003, ha dichiarato l’illegittimità incostituzionale del comma 3, dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui lo stesso prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente non risultanti dalla dichiarazione annuale avevano effetto, ai fini della notificazione, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.
  • In altri termini:
  • i) nel caso in cui la variazione dell’indirizzo fosse stata comunicata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante un’esplicita indicazione nella dichiarazione annuale, tale variazione aveva effetto immediato;
  • ii) al contrario, laddove la variazione dell’indirizzo non fosse stata indicata nella dichiarazione, ma con un atto separato, la stessa aveva effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione.Ne consegue che ai fini della notificazione di un atto tributario, le variazioni dell’indirizzo del contribuente:
  • Chiamata a pronunciarsi in argomento, la Consulta ha osservato che il legislatore ben può “nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell’Amministrazione finanziaria non abbiano effetto immediato, agevolando, in tal modo, l’attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui essi sono portatori”, osservando, altresì, che “tale differimento di efficacia, pur legittima, in linea di principio, va, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, l’esercizio del suo diritto di difesa”; ciò premesso la Corte Costituzionale ha però statuito che tale inammissibile pregiudizio “certamente si verifica ove l’anzidetto riferimento sia stabilito, come nella previsione di cui alla norma impugnata, per un periodo di tempo (sessanta giorni), non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell’atto dinanzi alle commissioni tributarie”.
  • i) assumevano valenza immediata, laddove fossero state riportate nell’ultima dichiarazione dei redditi annuale;
  • ii) in assenza di indicazione nella dichiarazione, assumevano valenza non immediata e, quindi, differita a un termine da stabilirsi con atto normativo (e, comunque, inferiore a 60 giorni) decorrente dall’avvenuta variazione anagrafica.L’elemento innovativo, come ha anche precisato l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 28/E, del 4 agosto 2006 (par. 56) 5, del comma 3 dell’art. 60 in commento riguarda, quindi, la riduzione dei termini di efficacia delle variazioni e/o modificazioni dell’indirizzo, non risultanti dalla dichiarazione annuale, ridotti da sessanta a trenta giorni.Pertanto, oggi, gli effetti delle eventuali variazioni dell’indirizzo non sono più immediati, ma procrastinati di trenta giorni dalla data dell’avvenuta variazione anagrafica.
  • Sintetizzando l’evoluzione normativa della disposizione in commento, i giudici di legittimità hanno, infatti, ulteriormente ribadito che, agli effetti della notificazione degli atti tributari, le variazioni dell’indirizzo da parte di contribuenti persone fisiche, hanno effetto:
  • Al fine di razionalizzare la materia, il legislatore è intervenuto nuovamente con l’art. 38, comma 4, lettera a), n. 4), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con cui è stato disposto, tra l’altro, che nel caso di variazione dell’indirizzo da parte delle persone fisiche non sono più imposti oneri di comunicazione della suddetta variazione anagrafica.
  • Tale lacuna normativa è stata colmata dall’art. 37, comma 27, lettera e), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto che le variazioni di indirizzo, non risultanti dalla dichiarazione annuale delle persone fisiche, hanno effetto decorsi trenta giorni dall’intervenuto mutamento dello stesso.
  • i) immediato, se le stesse sono state effettuate prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006);
  • ii) differito, dal trentesimo giorno successivo a quello della loro effettuazione, se realizzate in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006.
  •  Altro effetto processuale civilistico di notevole portata è che la notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può essere oggetto di sanatoria né ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo) né ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (rinnovazione dell’atto). La Suprema Corte ha infatti stabilito che “…solo la notificazione nulla, e non quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante si sensi dell’art.291 c.p.c..” (Cass. n°1084, 13/2/1996).                                                                                                                                                                                         All’atto pratico ne deriva il fatto che Equitalia non potrà “rimediare” alla errata notifica mediante una nuova e regolare notifica tramite Pubblico Ufficiale a ciò demandato dalla legge fino a che, a seguito dell’impugnazione da parte del soggetto intimato al pagamento, non sia pronunciata sentenza definitiva passata in giudicato.