SACCHETTI BIODEGRADABILI A PAGAMENTO

Sacchetti biodegradabili a pagamento.
A partire dal primo gennaio 2018 i sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento. Di conseguenza tutte le buste, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri utilizzati nei reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria e panetteria dovranno essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%.
Sacchetti o buste o borse per il trasporto delle merci e/o imballaggio primario per alimenti sfusi.
Esistono vari tipi di buste in plastica, da quelle usate per portare via la spesa molto spesse a quelle leggere e ultraleggere. La circolare ministero ambiente richiama caratteristiche e funzioni delle buste distinguendo:

1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

-con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

-con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi:

2.  borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

-con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

– con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.
Solo queste ultime (4) non servono per portare via dal negozio le merci e i prodotti ma servono come imballaggio a contatto diretto dei cibi quali la frutta la verdura pesce ecc.
Quindi la norma sugli ultraleggeri si applica, dal 2018, esclusivamente alle borse sottile meno di 15 micron.

Sono esclusi dalla norma per esempio i foglietti trasparenti che il salumiere deposita sulle fette di prosciutto, le vaschette rigide, la carta oleata, la plastica grossa della mozzarella, la plastica forata del pane, i sacchetti per trasportare prodotto quali farmaci o altri beni, e i prodotti confezionati.
I rivenditori dovranno adeguarsi perché dal 1° gennaio scatteranno anche pesanti sanzioni per chi cercherà di eludere la legge. Chi commercializza buste che non corrispondono alle caratteristiche previste dalla norma sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
Quali buste vanno pagate?

La circolare ministeriale, emanata sull’argomento, evidenzia che:
1) l’art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.

2) l’art. 226-ter, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse ultraleggere, “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.

L’obbligo di pagamento delle borse di cui al comma 2 era già sancito, per le ultraleggere, decorre dal 1° gennaio 2018, per cui tutte le buste citate dall’art.226 bis e ter sono a pagamento,  con obbligo per il venditore di emettere scontrino o fattura con evidenza del costo della busta, con costi totalmente a carico dei consumatori finali.

Un’apposita circolare prevede la possibilità per i commercianti, al fine di non far pesare troppo il prezzo del sacchetto sui consumatori, di far ricorso al sottocosto, cioè di vendere il sacchetto al consumatore finale (cliente) a un prezzo più basso di quanto sia costato comprarlo.
E’ prevista la possibilità di usare per confezionare l’alimento, alternativamente alla plastica, la carta fermata dal nastro adesivo , come è anche possibile per il cliente rifiutare il sacchetto per portare via la spesa.

Buona spesa a tutti!

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