ACCERTAMENTO 41 BIS: REDDITO AGRICOLO

IRPEF

  • L’imprenditore agricolo a norma dell’art. 2135 del Codice Civile, modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 228/2001, stabilisce le attività che possono essere svolte da chi è imprenditore agricolo. Le attività vanno al di là della pura attività di coltivazione e allevamento, arrivando fino alla vendita del prodotto agricolo, entro i limiti della prevalenza della provenienza del prodotto dal proprio fondo:“[…] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
  • […]Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.                                                                                                                       Ed inoltre è un imprenditore agricolo che dedica la maggior parte del suo impegno professionale ad attività agricole.

 

    • Il D.Lgs 99/2004 definisce l’imprenditore agricolo professionale colui che:
  • “[…] in possesso di conoscenze e competenze professionali […], dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.”
  • Uno dei vantaggi fiscali di cui beneficiano gli imprenditori agricoli riguarda la modalità di determinazione della base imponibile (Il reddito agrario). Essa, non si determina in maniera analitica (differenza costi e ricavi) ma il calcolo è forfetario.
  • I redditi dei terreni rientrano nella categoria dei redditi fondiari di cui agli articoli da 25 a 43 del TUIR. Essi si dividono in:

 

    • reddito dominicale, che va imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi;
  • reddito agrario, che va imputato al soggetto che esercita l’impresa agricola.

 

    • Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola. Da qui il carattere forfetario della determinazione del reddito.
    • Ai fini fiscali, la qualificazione del reddito come agrario, dipende esclusivamente dall’attività svolta.
  • Titolare del reddito agrario è, infatti, colui che esercita l’impresa agricola, svolgendo un’attività diretta: alla coltivazione del fondo; alla silvicoltura; all’allevamento del bestiame e attività connesse.

 

  • Il reddito Irpef da accertare doveva essere solo quello previsto dalla norma per gli agricoltori, derivante dal reddito agrario, non quello accertato quale contribuente commerciante, per cui l’imposta irpef e addizionali non risultano dovute e pari a zero. IVA

A i fini Iva è previsto il regime speciale IVA riservato alle attività agricole.

Il regime speciale infatti si applica ai seguenti tipi di soggetti:

    • produttori agricoli che esercitano individualmente o anche in forma associata le attività agricole;
    • aziende agricole che commercializzano i prodotti agricoli acquistati presso terzi, purché non siano prevalenti rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;
    • ecc…
    • Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.
    • In questi casi:
    • l’IVA sulle vendita è determinata applicando le aliquote ordinarie;
    • l’IVA detraibile è determinata applicando sulle vendite le percentuali di compensazione;
  • l’IVA dovuta è calcolata come differenza tra l’IVA sulle vendite e l’IVA derivante dalle percentuali di compensazione di cui alla Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972: aliquote IVA applicabili per la frutta e ortaggi l’aliquota iva è il 4% e la percentuale di compensazione è anch’essa al 4%.

 

    • l’iva accertata non ha aliquota al 20% ma al 4% e in ogni caso la differenza tra l’iva a debito e l’iva detratta (a compensazione) è pari a zero.
    • IRAP
    • La base imponibile dell’IRAP in generale, è determinata con i dati risultanti in bilancio o dalla dichiarazione dei redditi.
    • I produttori agricoli titolari di reddito agrario, invece, determinano il valore della produzione in base ai dati risultanti dalla contabilità tenuta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
    • In sostanza, la base imponibile risulta dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti inerenti l’attività agricola, soggetti a registrazione IVA, contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese relative agli apprendisti e ai disabili, spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro.
    • Per le imprese agricole che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%, mentre sulla parte eccedente si applica l’aliquota ordinaria.
  • L’irap (aliquota del settore agricolo) andava calcolata con aliquota del 1,9% e non del 4,97% .

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